sospesa la provvisoria esecutorietà del DI opposto tardivamente ex art. 650 cpc. (segnalazione dell’Avv. Giuseppe D’Ippolito)
di Avv. Eva Gianchecchi
Il Tribunale di Bari con ordinanza del 12 dicembre 2023, ha confermato che
i soci di una società in accomandita semplice rivestono la qualifica di consumatori
anche se titolari di quote pari al 25% e 20%.
Gli stessi quindi possono anche opporsi tardivamente ai decreti ingiuntivi passati in giudicato ove contenenti clausola vessatorie, in applicazione della tutela di cui alla Cass SSUU 9479/23.
Nel caso in oggetto, i fideiussori-soci (difesi dall’Avv. Giuseppe D’Ippolito) hanno infatti ottenuto la sospensione di un decreto ingiuntivo, ormai passato in formale giudicato, rilevando l’abusività della clausola di deroga al Foro del Consumatore.
È importante, infatti, ricordare che il Foro del Consumatore è speciale, esclusivo e inderogabile con conseguente incompetenza di ogni diverso tribunale, ciò significa che :
nessun consumatore può ricevere un’ingiunzione da un Tribunale diverso
da quello della propria residenza.
Se così fosse accaduto e il decreto non fosse stato opposto, quindi, quel garante può ancora oggi contestare tardivamente il debito risultante da quel decreto.
La pronuncia in commento, quindi, apre un ulteriore spazio di tutela perchè ha precisato che, anche i titolari di quota sociale al 25% (purchè, ovviamente, non partecipanti all’amministrazione) possono invocare la tutela consumeristica. In quest’ottica, quindi, il socio può opporre tardivamente un ‘vecchio’ decreto ingiuntivo e chiedere al giudice di accertare l’eventuale carattere abusivo delle relative clausole contrattuali.
Un ulteriore chiarimento giurisprudenziale molto utile per la difesa del consumatore nei confronti delle banche.
Livorno, 8 febbraio 2024
(riproduzione riservata)
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