Commento ad ordinanza Tribunale di Torino 4 luglio 2022, GI Dr Di Capua

Ordinanza reperibile nella sezione ordinanze e sentenze sul sito fideiussioninulle.it

di Nicola Stiaffini e Gladys Castellano

Sempre più spesso i finanziamenti bancari sono garantiti dallo Stato (con l’intervento del Fondo di Garanzia di Medio Credito Centrale, cd MCC) ma, al contempo, anche da fideiussione prestata da un terzo (per esempio un socio, un parente o un amico del debitore principale) per l’intero debito. 

Così facendo, quindi, la banca ottiene una doppia garanzia.

L’effetto di tale ‘super-garanzia’ è di aggravare pesantemente la posizione del garante perché il fideiussore si trova a ricevere un decreto ingiuntivo dalla banca e poi anche una cartella esattoriale (salva poi semmai la riduzione della pretesa bancaria post incasso da MCC).

Tutto ciò, quindi, è legittimo?

NO, secondo anche il Tribunale di Torino che, nell’ordinanza in commento ed in accoglimento delle contestazioni svolte dagli scriventi, ha dichiarato la parziale nullità della fideiussione (oggetto di decreto ingiuntivo) nella parte in cui garantiva il medesimo debito già coperto da garanzia statale perchè ‘la fideiussione bancaria rientra tra le garanzie vietate in copresenza del Fondo di Garanzia’.

La normativa istitutiva di tali garanzie statali (L 662/1996 ed i successivi regolamenti attuativi della stessa), infatti, impongono espressamente il divieto di detta doppia garanzia. 

Nonostante il chiaro testo normativo, però, negli ultimi anni (complice anche il Covid) le banche hanno ricevuto migliaia di garanzie statali da MCC (200 miliardi di euro in 18 mesi al settembre 2021*) ma, incuranti di tali divieti normativi, hanno comunque preteso anche fideiussioni ad ulteriore copertura del debito. La perdurante ed aggravata crisi attuale, poi, sta oggi ‘trasformando’ moltissime posizioni in azioni giudiziarie che pretendono il pagamento della fideiussione ed al contempo l’escussione del fondo di garanzia.

Così facendo però si tradisce espressamente la ragione stessa della normativa istitutiva delle garanzie statali che è, unicamente, rivolta ad incentivare l’economica, a facilitare l’accesso al credito delle aziende senza dover sempre gravare sui patrimoni dei familiari (quali fideiussori) e non certo a tutelare ulteriormente la banca finanziatrice consentendole una duplice garanzia. 

In conclusione, quindi, la corretta impostazione riconosciuta dal Tribunale di Torino consente a coloro i quali hanno sottoscritto fideiussione in copresenza del Fondo di Garanzia di:

(i) contrastare validamente le pretese di pagamento della banca, ossia opporsi a decreto ingiuntivo;

(ii) invocare la nullità della fideiussione nella parte che duplica la garanzia di MCC;

(iii) liberarsi di parte del debito (generalmente almeno pari al suo 80%).

La descritta impostazione, poi, dovrebbe determinare quindi una profonda riflessione di tutti gli operatori del settore (banche, MCC, avvocati e giudici) al fine di adottare al più presto comportamenti virtuosi che, da un lato, incentivino l’economia e l’accesso al credito e, da altro lato, non perseverino ad addossare al fideiussore responsabilità eccessive e vietate.

Insomma, usando le parole del Manzoni, il ‘matrimonio’ tra fideiussione e garanzia statale ‘non s’ha da fare, né domani né mai’.

Livorno-Bergamo, 18 ottobre 2022

Avv. Nicola Stiaffini

Avv. Gladys Castellano 

* Fonte: https://www.mcc.it/primopiano/notizie/superati-200-mld-di-finanziamenti-garantiti-richiesti-al-fondo-di-garanzia-con-circa-25-milioni-di-domande/