L’attività di recupero è spesso -molto spesso- svolta da società terze rispetto al rapporto originario vigente tra cedente, cessionaria e servicer.
Ma è legittimo che il recupero di un credito ceduto e cartolarizzato ex L. 130/99 sia svolto da una società diversa da quella ufficialmente delegata dalla cessionaria?
La dinamica di tali attività di recupero prevede la delega del delegato ad un terzo: il delegato (cd master servicer) delega un terzo (cd special servicer) del proprio incarico, in altre parole da un rapporto di procura (cessionario-master servicer) si passa ad un rapporto di sub-procura (master servicer-special servicer).
In tal senso, è utile ricordare che (dopo la cessione del credito) la società veicolo o Special purpose vehicle (cd SPV) ‘provvede all’emissione dei titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti dal cedente (c.d. originator) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi. La società veicolo diventa dunque cessionaria dei crediti ed emette, a fronte di essi, titoli negoziabili’.
Le vostre garanzie, quelle che avete prestato per l’azienda di vostro figlio, per l’attività di vostra moglie, per la società di cui eravate amministratore, quindi, SONO DIVENTATI STRUMENTI FINANZIARI.
Tale stato di cose è regolato dalla L 130/99, che però offre anche tutele e vantaggi.
E’ in forza di tale legge (art.2 L 130/99 VI co) infatti che: ‘i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385’.
Alla luce di tali disposizioni quindi le vostre garanzie sono diventate dei titoli finanziari; i titoli finanziari sono accompagnati dai relativi prospetti informativi; i prospetti informativi devono contenere (anche) l’indicazione del soggetto incaricato della riscossione dei crediti che -a mente del VI comma- deve essere soggetto iscritto all’Albo ex art 106 TUB.
La particolare qualità di tali società -in quanto iscritte all’Albo ex art. 106 TUB- è ritenuta evidentemente dal legislatore una necessaria garanzia del sistema a tutela dei superiori interessi in gioco e della “correttezza, affidabilità e stabilità di chi opera sul mercato, in contatto diretto col pubblico”.
Chiarito quanto sopra, dobbiamo concludere che, in presenza di credito cartolarizzato ex L 130/99, l’attività di recupero credito può e deve essere svolta solo dalla società vigilata (i.e. iscritta all’Albo ex art 106 TUB),preventivamente indicata nell’avviso di cessione pubblicato in GU e corrispondente quindi alla società citati nei singoli prospetti informativi afferenti tali titoli.
Pertanto, se il soggetto che agisce in giudizio (con decreto ingiuntivo, con pignoramento, con precetto, ecc…) per il recupero di un credito cartolarizzato non corrisponde al soggetto indicato nell’avviso di cessione pubblicato e/o non è una società iscritta all’albo ex art.106 TUB e del suo incarico non è stata mai data notizia in GU, lo stesso deve ritenersi non legittimato a tale attività di recupero.
Anche Banca d’Italia, infatti, ha avuto modo di confermare che vi è espressa previsione normativa che il ruolo di servicer per le operazioni di cartolarizzazione possa essere assunto esclusivamente da banche o intermediari iscritti all’Albo ex art 106 TUB.
In conclusione se la vostra garanzia è stata oggetto di cartolarizzazione, la società che ne cura il recupero può essere ‘esclusivamente’ una società vigilata (a pena di carenza di legittimazione ad agire per nullità di ogni procura ad attività riservata ex lege) ed iscritta all’albo ex art 106 TUB e previa indicazione del suo incarico nell’avviso di cessione pubblicato in GU.
Se le vostre garanzie sono diventati “titoli finanziari” che almeno siano gestiti da soggetto vigilato da Banca D’Italia, non sembra chiedere troppo.
Sbagliamo?
Gladys Castellano
Nicola Stiaffini
6 Maggio 2022
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