Commento a Tr. Arezzo ord. 3 maggio 2022, segnalazione di Avv. Raffaello Falagiani
Il Tribunale di Arezzo con l’ordinanza in commento ha, con estrema lucidità, confermato e riassunto la vigenza di essenziali questioni in tema di fideiussioni conformi allo schema ABI. In particolare, è stato confermato che:
(i) l’istanza di sospensione ex art 649 cpc, anche se già rigettata e respinta, può essere riproposta;
(ii) la prova circa l’ ‘esistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza’ per una fideiussione del 2011 (6 anni dopo il provvedimento di Banca d’Italia) si ottiene producendo idonea raccolta di ‘documentazione’ dalla quale ricavarsi che ‘anche nel 2011 un numero significativo di istituti di credito all’interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione omnibus assimilabile quanto alle clausole ivi contenute al modello ABI (… cfr in particolare doc/10.. contenente modelli di fideiussione omnibus risalenti al 2011 utilizzati da numerosi istituti di credito)’;
(iii) la fideiussione conforme allo schema ABI non è ‘riconducibile alla categoria del contratto autonomo di garanzia’. In ogni caso, anche fosse un contratto autonomo, il decorso di un ‘notevole e significativo lasso di tempo’ (dopo l’intimazione stragiudiziale) esclude ‘che il creditore abbia con diligenza continuato le azioni’, incorrendo in ogni caso nella decadenza ex art 1957 cc;
(iv) la dichiarazione di fallimento del debitore principale determina la ‘scadenza automatica del debito ex art 55 LF’.
In applicazione di tali principi, dedotti anche grazie alla all’insegnamento delle SSUU 41994/21, il Tribunale aretino ha sospeso il decreto ingiuntivo opposto.
Il provvedimento descritto quindi deve indurre a ritenere orami assodata (cfr. anche Tr. Milano sent. 3778/22) la necessità per l’opponente fideiussore di dimostrare che, anche per il periodo successivo al 2005, l’intesa fosse esistente e persistente.
L’onere è superabile producendo un’idonea raccolta contenente un numero significativo di fideiussioni conformi afferenti anche il periodo compreso tra il 2005 e quello oggetto di causa.
Avv. Nicola Stiaffini
Avv. Gladys Castellano
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