Ord. Tr. Vicenza 14/9/20. Commento di Avv.ti Nicola Stiaffini e Gladys Castellano
Il Tribunale di Vicenza ha SOSPESO la provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo emesso contro il fideiussore, rilevando:
– la probabile nullità parziale della clausola derogatoria dell’art 1957 cc;
– la coincidenza della fideiussione in esame con lo schema Abi;
– la mancanza di prova contraria in ordine alla presunzione circa la ‘volontà della banca di realizzare l’effetto distorsivo della concorrenza recependo lo schema di categoria’.
E’ quindi molto interessante, oltre alla conferma (seppur provvisoria trattandosi di ordinanza) della nullità -quantomeno- parziale, il rilievo sulla necessità di prova contraria a carico della banca circa l’assenza della propria volontà di adottare un comportamento antitrust. Peraltro, a sommesso avviso degli scriventi, tale prova -seppur astrattamente possibile- risulta davvero difficile da fornire atteso che l’adozione stessa dello schema ABI dimostra chiaramente la volontà dell’istituto di dar corso all’intesa anticoncorrenziale a monte, rappresentandone la materiale esecuzione ed applicazione.
In ultimo, è utile anche ricordare come dal Tribunale di Vicenza stesso era stata emessa una (isolata) ordinanza che sosteneva la necessità di prova circa la violazione della normativa antitrust da parte del garante. Tale conclusione, infatti, è spesso invocata dalle banche nelle proprie difese. A distanza di circa due anni da tale pronuncia, quindi, anche il Tribunale di Vicenza ha -giustamente- ravveduto il proprio orientamento in senso più favorevole al fideiussore.
Di tali argomenti, peraltro, abbiamo esposto le nostre tesi anche nel seminario e nelle dispense del luglio scorso (in https://academy.unionlaw.it/ ).
Il pdf del provvedimento commentato è disponibile su www.fideiussioninulle.it (in ‘documenti & sentenze’, disposti in ordine cronologico).
Livorno-Bergamo, 5 ottobre 2020
Avv. Nicola Stiaffini
Avv. Gladys Castellano
(riproduzione riservata)
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