Superamento termini ex art 1957 cc e decadenza dalla garanzia. Tr. Modena, ord. 25/2/2020 (scaricabile cliccando sul link).
Il Tribunale di Modena con l’ordinanza in commento ha SOSPESO la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, opposto dal fideiussore, rilevando l’avvenuto superamento dei termini di cui all’art 1957 cc come derogati convenzionalmente (sino, addirittura, a 36 mesi) dalle parti. Il Tribunale emiliano, in altri termini, sembra evocare la celebre canzone dell’autoctono Vasco Rossi ‘Ormai è tardi’.
Molto interessante il passaggio dell’ordinanza in commento (che ha già un netto sapore decisorio) con cui si chiarisce che il termine ex art 1957 cc:
(i) decorre dal recesso dai rapporti (ossia, normalmente, la raccomandata con cui si revocano gli affidamenti e/o si dichiara la decadenza dal beneficio del termine chiedendo il pagamento del dovuto);
(ii) è interrotto solo ‘dall’esercizio dell’azione giurisdizionale’ e non, dunque, da semplici raccomandate o comunicazioni in merito;
(iii) è contestabile anche alla cessionaria del credito allorquando la decadenza (quale fatto estintivo del credito) si è compiuta prima della notifica della cessione stessa (ossia prima della pubblicazione in G.U. dell’avviso di cessione stessa).
Pertanto, se la banca agisce oltre i termini ex art 1957 cc (in questo caso addirittura aumentati di 6 volte rispetto al termine codicistico di 6 mesi) o se pretende di adempiere a ciò SOLO con attività stragiudiziali, il fideiussore avrà diritto ad eccepirne la relativa decadenza e sentirsi così liberato da ogni obbligazione.
Tali statuizioni sono del tutto condivisibili perchè offrono la giusta interpretazione delle norme del caso.
Infine, pare opportuno ricordare che -secondo parte della giurisprudenza- la relativa eccezione ex art 1957 cc (quale eccezione in senso stretto) deve essere rilevata nella prima difesa utile (in sostanza nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
(riproduzione riservata)
Livorno-Bergamo, 21 aprile 2020
Avv. Nicola Stiaffini
Avv. Gladys Castellano
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