Commento alla sentenza del Tribunale di Bolzano pubblicata il 19.12.2018

Commento a cura avvocati Gladys Castellano e Nicola Stiaffini

La sentenza in commento (Tr. Bolzano n. 1358/2018 pubbl. 19.12.2018) ha sancito la nullità totale di una fideiussione omnibus del 2007 perchè conforme allo schema ABI: ‘sono infatti da intendersi nulli, per violazione dell’art 2 L 287/90 (legge antitrust) i contratti di fideiussione che contengano norme bancarie uniformi predisposte dall’ABI, in quanto accertata concretizzazione di intese fra imprese volte ad impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale‘.

Ciò che rileva, oltre alla predetta importante conclusione (che va a rafforzare un orientamento giurisprudenziale già maggioritario: Tr. Salerno 3016/18; Corte di Appello di Bari 526/18; Tr. Pesaro 275/19; Tr. Belluno 53/19, tutte su www.fideiussioninulle.it), è il fine ed impeccabile ragionamento (rectius: la motivazione) che sta alla base di detta statuizione.

I rilievi essenziali di tale decisioni sono dunque i seguenti:

  1. l’eccezione di nullità è stata rilevata d’ufficio.

E’ stato, infatti, il Tribunale stesso ad individuare detta ragione di nullità della fideiussione, dato che parte attrice (in opposizione a d.i.) aveva rilevato altro tipo di eccezioni in merito (poi assorbite in quella ex officioin forza del principio della ragione più liquida‘). 

La dedotta rilevabilità d’ufficio (con corretto richiamo alla SC 21775/15), quindi, permette anche di confermare la rilevabilità di detta questione anche nel contenzioso in essere (sia in primo che in secondo grado).

  1. il Tribunale di Bolzano, poi, fornisce anche un’interpretazione ineccepibile (tanto da assurgere ‘quasi’ ad una ‘interpretazione autentica’) del contenuto della nota ordinanza della SC 29810/17 (ossia della decisione da cui è sorta la questione in oggetto). Secondo la decisione in commento infatti:
  • (in diritto) non vi è dubbio alcuno che la SC faccia ‘riferimento alla nullità del contratto, e non alla nullità delle singole clausole‘. Tale conclusione è tratta dal ‘tenore testuale dell’ordinanza‘ ma, ancor prima, dai principii sottesi alla normativa antitrust. Con il corretto richiamo anche alle SU 2207/2005 ed all’art 41 Cost., infatti, viene dichiarato che ‘l’unica sanzione idonea è la nullità dell’intero contratto posto in essere dai responsabili delle citate gravi violazioni‘. La violazione antitrust, quindi, lede il diritto del consumatore (inteso quale ‘acquirente finale del prodotto offerto dal mercato‘ e, dunque, non quello in termini di codice al consumo ovviamente) ad una ‘effettiva scelta tra prodotti in concorrenza’ dato che ‘il contratto a valle costituisce lo sblocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti’ (cit. SU 2207/2005);
  • (in fatto) non residuano dubbi in merito a tale nullità totale atteso che -nel caso specifico deciso dalla SC- l’eventuale nullità parziale delle singole clausole (ex artt 2,6,8) sarebbe stata ‘ininfluente‘ alla cassazione della relativa decisione. La questione ivi trattata, infatti, concerneva il risarcimento danno (non l’eventuale invalidità della fideiussione) e, dunque, se la garanzia non fosse stata ritenuta dalla SC interamente nulla, non sarebbe stato possibile annullare (come invece la Cassazione ha fatto con l’ord. 29810/17) il rigetto della domanda risarcitoria.

(iii) la fideiussione esaminata dal Tribunale trentino era del 2007. Tale dato di fatto, quindi, permette di confermare (come gli esponenti hanno sempre sostenuto e documentato) che l’intesa anticoncorrenziale NON si è mai interrotta, nonostante il chiaro dettato del Provv. Banca d’Italia n. 55/2005. Anche per le fideiussioni post 2005, dunque, debbono valere -a maggior ragione- i rilievi antitrust sanzionati da AGCM e BDI.

Il Tribunale di Bolzano, dunque, ha fornito un ulteriore ed importante tassello di interpretazione e corretta applicazione del complesso tema delle ‘fideiussioni schema ABI’ che -a parere degli scriventi- pare essere addirittura un punto di svolta nel relativo dibattito oltre ad essere una importante ‘ipoteca’ sulla corretta conclusione di nullità totale delle fideiussioni schema ABI. Infine, in conclusione, giova ricordare che -nella prassi dei fatti ed in ogni caso- anche la mera nullità parziale delle censurate norme può rappresentare una tutela del garante più che sufficiente alla sua piena liberazione.

Alla luce dell’Antitrust e della Cassazione -correttamente interpretata- la fideiussione schema abi, dunque, si scioglie come neve al sole.

Livorno-Bergamo, 12 maggio 2019

Nicola Stiaffini Gladys Castellano

(riproduzione riservata)

Link sotto alla sentenza Tribunale di Bolzano

Tribunale di Bolzano 19.12.2018

AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2020: Sul sito https://academy.unionlaw.it/ è possibile accedere al primo VIDEO-SEMINARIO ed al primo DISPENSA interamente dedicate dal tema delle fidueissioni Schema ABI.