L’art 119 IV co. TUB prevede il diritto del cliente (o di colui che gli succeda a qualunque titolo o che gli subentri nell’amministrazione dei suoi beni), se lo richiede, di ricevere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, e questo entro un congruo termine comunque non superiore a 90 giorni.

Tale previsione si è rilevata di fondamentale importanza nel contenzioso bancario, sia in senso deflattivo che per documentare eventuali rivalse. Il corretto adempimento a tale richiesta, infatti, permette al ‘cliente’ richiedente di aver piena conoscenza della documentazione richiesta (sia contrattuale che contabile).

Il diritto ex art 119 TUB, inoltre, è stato sino ad oggi interpretato dalla Giurisprudenza di merito quale essenziale strumento stragiudiziale preliminare alla contestazione giudiziaria. Infatti, in assenza dell’istanza in parola prima dell’introduzione del giudizio, è stata giudicata inammissibile l’istanza di esibizione ex art 210 cpc. Tale scelta -dall’evidente eccessivo rigore e dal vago favor bancario, seppur facilmente superabile con la perizia che la materia impone- è stata di recente sconfessata dalla SC. Con la sentenza n. 11554 del 11.5.2017 la Cassazione ha, infatti, riconosciuto il potere/diritto del correntista di chiedere alla banca la documentazione relativa al rapporto di c/c anche in corso di causa.

Chiariti tali preliminari rilievi, mi sono trovato più volte nella condizione di richiedere la docuementazione ex art 119 TUB su istanza del fideiussore. Si pensi al non raro caso in cui il titolare del conto è una società di capitali con garanzia personale del titolare e/o dei familiari di quest’ultimo. Hanno questi il diritto di accedere alla documentazione bancaria? Possono ritenersi legittimati al pari del ‘cliente e/o di ‘colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni? Si pensi anche al caso, ancor meno raro, dell’avvenuto fallimento della società, della pendenza di garanzia fideiussoria dei rapporti bancari rimasti scoperti e della mancanza della documentazione in mano al fideissore.

Tale ultima ipotesi è proprio quella che mi è posta poco tempo fa. SRL fallita, conto scoperto, assenza di documentazione bancaria in capo al curatore ed al garante, richiesta di rientro a carico di quest’ultimo da parte della banca creditrice. Riscontro, dunque, la richiesta chiedendo ex art 119 tub copia dei documenti (contrattuali e contabili) al fine anche di verificare la correttezza del presunto credito. La Banca, invece, contesta tale diritto asserendo la carenza di legittimazione in capo al fideiussore del diritto ex art 119 TUB. Asseriva, infatti, che la norma si riferisse solo al titolare del conto, non ai suoi garanti.

Invero, la questione mi si era già posta in precedenza e, pur ritenendo da sempre illegittimo il diniego dei vari istituti interpellati, avevo sempre risolto la questione ottenendo direttamente dal titolare dei conti garantiti la documentazione necessaria.

Questa volta, invece, il garante non aveva alcun documento, il curatore neanche, e la banca -nonostante pure l’assenso espresso del curatore alla legittimazione del garante a richiedere detti documenti- resta ferma sul proprio diniego.

Introduco quindi un ricorso monitorio ed ottengo così un decreto ingiuntivo per la consegna dei documenti (contratti ed e/c). La banca -nell’insolita veste di soggetto ingiunto- resiste ed oppone il decreto ingiuntivo. Resisto a mio volta, rilevando che non vi è davvero alcuna ragione per escludere il fideiussore dal novero dei soggetti legittimati ex art 119 tub.

Il Tribunale di Prato aderisce alla mia tesi, respinge l’opposizione della banca e la condanna pure alle spese di lite. Si legge nella predetta sentenza (n. 1069/2015) che ‘Il diritto alla consegna della documentazione bancaria trova referente normativa, oltre che nel citato art 119 tub, anche nel dovere generale di buona fede nella esecuzione del contratto, scolpito nell’art 1375 cc. (…) Identici principi appaiono, ad avviso di questo Giudice, applicabili anche all’ipotesi di proposizione dell’istanza ex art 119 IV co TUB da parte del garante (…). Tale diritto risulta, altresì, intimamente connesso alla natura stessa della garanzia fideiussoria (…) non si vede ragione per escludere il diritto del garante di proporre, in luogo del garantito, istanza ai sensi dell’art 119 IV co TUB nei confronti del creditore’.

Appare evidente la ragionevolezza della decisione di cui sopra, giustamente radicata in primis sull’imprescindibile dovere di buona fede contrattuale.

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