Nuove possibilità per il fideiussore anche se il giudizio è già in corso.

A distanza di pochi mesi dalla pubblicazione dalla ormai nota sentenza della SC n 29810/2017 cominciano ad emerge i primi effetti dei relativi chiarimenti posti in tema di invalidità delle fideiussioni omnibus in quanto poste in violazione della L antitrust 287/90.
Rinviando a quanto già argomentato in merito su questo blog ( http://www.nicolastiaffini.it/blog/tutte-le-fideiussioni-omnibus-sono-nulle-cass-2981017 ), si rileva che il Tribunale di Padova con ordinanza del 5.6.2018 (scaricabile in http://www.nicolastiaffini.it/case-history) ha sospeso la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo ‘in relazione alla posizione dei fedeiussori’ e ciò ‘sulla nuova circostanza della recente sentenza n. 29810/17 della Cassazione e, dunque, sulla nullità (rilevabile d’ufficio) delle fideissioni’.
Pur nella naturale sinteticità di un provvedimento del caso, lo stesso è portatore di almeno tre elementi essenziali che confermano le prime impressioni del caso. Infatti, il Tribunale padovano:

(i)  conferma l’importanza e rilevanza della questione posta dagli Ermellini in tema di fideiussioni omnibus;
(ii) precisa la rilevabilità d’ufficio della questione (con salvezza anche dei soggetti, magari, non assistiti da avvocati specializzati in materia e quindi non debitamente aggiornati);
(iii) applica la sospensione nonostante, in precedenza, avesse rigettato la medesima richiesta (evidentemente per ragioni differenti). Tale corretta interpretazione degli artt 177 e 649 cpc, quindi, apre la strada della sospensione anche a quei giudizi -tutt’ora pendenti e magari già in fase esecutiva- in cui il fideiussore (omnibus) avrà buon diritto di rivolgersi, nuovamente, al proprio giudice invocando la sospensiva su tale ‘nuova circostanza’.
Un ultima annotazione.

Seppur si parli apertamente di ‘nuova circostanza’, è doveroso ricordare che la SC si è pronunciata richiamando un provvedimento di Banca d’Italia (palesemente rinnegato da molta parte del mondo bancario) risalente al 2005 (provv. n. 55) che, quindi, certamente non è una ‘novità’. Tale caratteristica, però, l’ha ottenuta attesa la perseverante prassi bancaria di non applicazione del relativo precetto di Banca d’Italia tanto da ‘costringere’ la Cassazione alla pronuncia predetta.
In buona sostanza, quindi, anche il fideiussore che si è visto, in passato, rigettare l’istanza di sospensione, può oggi ambire ad ottenerla sulla base di detta importante ‘novità’.
Livorno, 19 giugno 2018

Nicola Stiaffini

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