Nonostante la resistenza di ABI, che continua a negare la consegna del ‘famoso’ schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, Banca d’Italia -debitamente richiesta in merito- ha correttamente trasmesso il documento richiesto.
Com’è noto, si tratta dello schema oggetto dell’istruttoria della AGCM (di cui al relativo provvedimento n 14251 del 20.4.2005) e di quello di Banca d’Italia n. 55/2005 e, quindi, è lo schema cui si riferisce la Cassazione nella -ormai nota- ordinanza n. 29810 del dicembre 2017.
Pare opportuno ricordare, inoltre, che i suddetti provvedimenti amministrativi (AGCM, Banca d’Italia) e quelli giudiziari (Cassazione cit. ed i successivi Tribunali che si sono già sul tema nel corso del 2018, ex multis Tr Salerno sent.3016/2018) hanno censurato l’utilizzo di contratti ove ‘conformi’ allo schema-abi nella misura in cui sono stati applicato in modo uniforme dalle associate ABI. Si tratta quindi di un giudizio di CONFORMITA’ tra detti atti, e non di identità di testi. Nelle singole circostanze, dunque, potranno rilevarsi marginali differenze testuali, ma ciò non osta comunque al complessivo giudizio di conformità al censurato schema Abi. Ciò che, infatti, rileva a tal fine è -principalmente- la presenza degli articoli 2, 6, 8 (cd. Clausole di reviviscenza, di sopravvenienza e di deroga all’art 1957 cc), ancorché inseriti con altra numerazione.
La disponibilità di detto schema-abi, quindi, offre a tutti gli utenti bancari un ulteriore supporto probatorio per le rispettive posizioni in cui si ritiene di aver subito una violazione antitrust in tema di fideiussioni.
Livorno, 22 ottobre 2018
Avv. Nicola Stiaffini
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