Con l’interessante ordinanza in commento (Tr. Roma, XVI sez civ. del 5.8.17) resa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto da una banca nei confronti di una società e del suo fideiussore), il Tribunale di Roma aderisce alla nostra eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal fideiussore opponente.

Quest’ultimo, infatti, ha giustamente ritenuto incompetente il predetto Tribunale ritenendo competente, invece, quello della propria residenza (Livorno) atteso il fatto che lo stesso, nel rilasciare la fideiussione, non ha agito per interessi professionali attinenti alla società debitrice. A ciò, dunque, deve conseguiree l’applicabilità della Dir. Ce 93/13 e dunque l’inderogabilità del cd Foro del Consumatore.

Tale conclusione, infatti, presuppone che il fideiussore non abbia alcuna partecipazione né ruolo amministrativo nella società presunta debitrice principale, nè lo stesso abbia agito in esecuzione di ‘attività professionale’ o di ‘collegamenti funzionali’ con la società debitrice, ma abbia agito solo per ‘scopi di natura privata’.

In tali situazioni, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sez. VI, 19 novembre 2015, C-74/15) ha infatti affermato che la DIRETTIVA CE 93/13 (ossia quella che ha vietato l’adozione delle clausole vessatorie ex artt 33 e ss cod. consumo) si applica anche a contratti di garanzia fideiussoria stipulati tra persona fisica ed ente creditizio ‘quando tale persona fisica non ha alcun collegamento di natura professionale con la suddetta società’. La CG ha dunque chiarito che non rileva l’oggetto del contratto ma la qualità dei contraenti, ‘a seconda che gli stessi agiscano o meno nell’ambito della propria attività professionale’, in quanto in tali casi opera comunque la Direttiva che tutela chi (garante-persona fisica) si trova in situazione di inferiorità nei confronti del professionista.

Qualora quindi il fideiussore venga ingiunto da un foro che non corrisponde a quello della sua residenza, lo stesso risulta territorialmente incompetente sulla base del principio -ormai pacifico in giurisprudenza- che il foro del consumatore è inderogabile. La Corte di Cassazione (ex multis: v ordinanza 12 marzo 2014, n. 5703) ha infatti graniticamente chiarito che il foro del consumatore deve essere ritenuto prevalente rispetto a quello di cui può avvalersi controparte, anche in forza di fori alternativi. Infatti, la competenza del giudice del luogo di residenza del consumatore è una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra.

Sulla stregua di tali considerazioni, quindi, anche il tribunale capitolino pare intenzionato -giustamente- ad adeguarsi riconoscendo l’esclusiva ed inderogabile competenza del foro del consumatore anche in ipotesi di fideiussioni rilasciate ad enti creditizi.

L’ordinanza, infine, sottolinea la rilevanza delle altre eccezioni sollevate dall’opponente circa la neccessità della produzione (in questo da caso da parte della banca opposta) della ‘serie completa’ degli e/c relativi al rapporto in considentazione e definisce ‘tutt’altro che pacifica’ la delicata questione del contratto bancario ‘monofirma’, ricordando la relativa investitura alle SU della Cassazione.