Commento a Corte di Appello di Milano, sen. 2354 del 27 luglio 2021
di Nicola Stiaffini
In tal senso, oltre a ricordare la recente conferma circa la sua nullità in caso di violazione antitrust (chiarita dalle SSUU 41994/21) per utilizzo dello schema ABI, è opportuno dar conto della importante conferma della sentenza in commento secondo cui la deroga all’articolo 1957 cc è da considerarsi VESSATORIA laddove sia stata sottoscritta da un consumatore.
Considerando l’amplissimo ricorso alla fideiussione per i crediti bancari ed il fatto che la maggior parte di tali garanzie sono state richieste a consumatori (come tali intendendosi persone fisiche che non agiscono nell’ambito della propria attività professionale) risulta evidente l’importanza di tale (ulteriore) conferma di tutela.
La Corte di Milano, pertanto, ha autorevolmente riconosciuto questa importantissima tutela (spesso poco invocata) a sostegno dei consumatori. Ecco le esatte parole della corte milanese:
facoltà di eccepire l’omesso esercizio dell’onere, gravante sul creditore ex art.1957 cc, di previamente proporre le proprie istanze contro il debitore principale e di continuarle con diligenza -onere, il cui mancato assolvimento comporta, appunto, la liberazione dall’obbligo di garanzia -è clausola vessatoria (…) con conseguente nullità della medesima’.
Ciò che con l’abuso si vorrebbe prendere, con la forza del diritto si può difendere.
Nicola Stiaffini
Livorno, 12 luglio 2022
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