Riflessioni a margine di due recenti sentenze (Tr. Vicenza 88/21 e Tr. Prato 58/21 su questo sito sezione documenti e sentenze).

E’ noto che anche le fideiussioni specifiche siano -quasi tutte- conformi allo schema ABI. Nonostante la loro differenza di ‘oggetto’ rispetto alle fideiussioni omnibus (come abbiamo già argomentato in http://www.nicolastiaffini.it/blog/non-ci-sono-sorelle-e-sorellastre-nella-tutela-antitrust-sulle-fideiussioni-1) riteniamo che anche le fideiussioni specifiche facciamo parte -in tutto e per tutto- della ormai famosa ‘intesa’ anticoncorrenziale di cui al Provv. 55/05.

Tuttavia i primi provvedimenti emessi su tale specifico aspetto (tra cui Tr. Pisa 19/11/19 in ilcaso.it) hanno negato tout court detta conclusione sulla semplicistica considerazione che le fideiussioni specifiche sarebbero ‘fattispecie diverse’ dalle omnibus censurate al citato provvedimento antitrust.

Ad oggi, res melius perpensa, però il dibattito giurisprudenziale sembra volgere ad una migliore riflessione sul tema e quindi alla corretta conclusione del caso. In tal senso, infatti, le recenti sentenze del Tribunale di Vicenza 88/21 e di quello di Prato 58/21 (entrambe in www.fideiussioniulle.it), offrono elementi utili per fornire la corretta prova della riconducibilità delle fideiussioni specifiche all’intesa anticompetitiva vietata:

(i) il tribunale veneto, infatti, (vertendo proprio sull’eccezione di nullità per conformità allo schema abi di una fideiussione specifica) ha negato la nullità solo perché l’opponente ‘non ha dato prova della effettiva sussistenza dell’intesa anticoncorrenziale, non avendo fornito la dimostrazione della presenza di un suo elemento essenziale, rappresentato dall’applicazione uniforme (e non occasionale) delle clausole contestate, né prodotto la necessaria documentazione a fondamento della propria eccezione’;

(ii) il tribunale toscano, poi, va addirittura oltre dichiarando che ‘non si esclude che anche il contenuto di tali garanzie (fid. specifica ndr) possa esser stato determinato da intese anticoncorrenziali intervenute a monte con altri istituti di credito. E tuttavia (…) deve darsi atto che difetta la prova che lo schema utilizzato corrisponda ad una pratica uniforme frutto anch’essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali degli istituti concedenti i mutui’.

Alla luce di tali statuizioni, quindi, è evidente come sia ormai già stata attivata la corretta riflessione/revisione sul questione in oggetto e che, per giungere anche alla corretta conclusione di nullità anche di tale tipo di fideiussione,

il garante deve dimostrare che ANCHE le fideiussioni specifiche Schema ABI -al pari delle omnibus- sono state applicate in maniera uniforme e costante sul territorio nazionale. 

Tale prova, per quanto non semplice, è possibile producendo in giudizio una sufficiente raccolta di analoghe fideiussioni specifiche e conformi allo schema ABI (in tal senso, per chi ne fosse sprovvisto, si segnala l’ulteriore approfondimento in https://academyunionlaw.it/products/dispensa-n-3-2020-raccolta-fid-specifiche-dal-2005-al-2021).

L’evoluzione interpretativa sopra evidenziata, quindi, conferma l’opportunità del costante aggiornamento ed approfondimento del tema, onde trarre tempestivo spunto dagli insegnamenti giurisprudenziale ed offrire ai Giudici quelle prove che gli stessi ritengono necessari.

Livorno-Bergamo, 20 gennaio 2021

Avv. Nicola Stiaffini 

Avv. Gladys Castellano

(riproduzione riservata)