di Avv.ti Nicola Stiaffini e Gladys Castellano

Anche la Corte di Appello di Torino ha confermato la NULLITA’, seppure parziale, di una fideiussione conforme allo schema ABI a garanzia di un mutuo.
In questo caso i garanti hanno opposto il decreto ingiuntivo (per oltre 840 mila euro) conseguente il presunto inadempimento al mutuo ed allo scoperto di conto corrente eccependo, solo in comparsa conclusionale di primo grado, la nullità della fideiussione perché conforme al ‘famoso’ schema ABI. L’opponente tuttavia non ha prodotto in atti né tale ‘schema’, né il provvedimento di Banca d’Italia n 55/05.

Ciò che quindi rileva nella pronuncia in commento è che la questione di nullità:

(i) riguarda anche la fideiussione #SPECIFICA (si veda sul punto anche inhttp://www.nicolastiaffini.it/blog/non-ci-sono-sorelle-e-sorellastre-nella-tutela-antitrust-sulle-fideiussioni-1);

(ii) può utilmente essere rilevata anche in sede di precisazione delle conclusioni, ossia è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e non è strettamente necessaria la produzione dello schema ABI e del Provv. di Banca d’Italia n. 55/05 laddove non contestata la conformità al predetto modello (si consiglia, comunque, di eseguire sempre tali produzioni);

(iii) colpirebbe unicamente le tre clausole (sub artt 2,6,8) della garanzia -cd nullità parziale- e non travolgerebbe l’intero contratto.

Pur pienamente concordi con le prime due considerazioni, non si può condividere la conclusione circa la nullità parziale (seppur, bene ricordarlo, molto spesso ampiamente sufficiente a liberare il fideiussore). Di fatto le argomentazioni della Corte piemontese non hanno tenuto conto (perchè forse non allegate) della rilevanza delle condizioni nulle e, dunque, della nullità totale ex art 1419 cc I comma: infatti, senza quelle clausole la banca NON avrebbe mai concluso l’operazione e/o accettato quella garanzia. Era di fatto IMPOSSIBILE (e comunque mai provato) che la banca accettasse la fideiussione priva di tali clausole.

Avete mai provato a negoziare quelle clausole o il testo della garanzia richiesta?
Chi lo ha fatto sa che non è possibile e chi non lo ha fatto ci provi se necessita di altra conferma. In tal senso la Corte di Appello di Bari (sent. 45/2020 in https://fideiussioninulle.it/2020/01/19/le-fideiussioni-schema-abi-sono-nulle-tutto-il-resto-e-noia/) ha ben argomentato circa la ESSENZIALITA’ di quelle tre clausole famigerate.

Le banche, infatti, ritengono tali condizioni ESSENZIALI ed accettano così il rischio della conseguente contestazione e sanzione di nullità.

Tutti i nodi -se bene eccepiti- vengono pettine. Siamo certi che le corrette azioni e la preparazione ed il coraggio dei Magistrati porteranno, per quanto complesso, a tali conclusioni.

Non è perché le cose sono difficili che non osiamo,
è perché non osiamo che sono difficili (Seneca)

Livorno-Bergamo, 2 settembre 2020

Avv. Nicola Stiaffini

Avv. Gladys Castellano

(riproduzione riservata)

AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2020: Sul sito https://academy.unionlaw.it/ è possibile accedere al primo VIDEO-SEMINARIO ed al primo DISPENSA interamente dedicate dal tema delle fidueissioni Schema ABI.