Forse non tutti sanno che, dal 2000 ad oggi, ‘oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo (di Garanzia, ndr) in assenza della presentazione di garanzie reali’ (www.mise.gov.it). Nel 2019 oltre 13,3 miliardi di euro sono assistiti da questa particolare garanzia offerta dallo Stato (nel 2018 sono stati 13,7 miliari; nel 2017 17,5 miliardi di euro e nel 2016 11,6 miliardi; il finanziamento medio è di 149 mila euro) .

Il Fondo di Garanzia, quindi, ha assistito quasi tutti i finanziamenti concessi negli ultimi anni ex L 662/1996, lasciando poi a Medio Credito Centrale (MCC) la gestione del credito. I numeri sopra indicati, quindi, espongono con tutta evidenza la rilevanza del tema che in futuro avrà sempre più importanza.
COME FUNZIONA?
MCC può garantire tra il 60% e l’80% del finanziamento in questione, con il divieto per la banca di richiedere altre garanzie su tale quota così garantita.
Il resto del credito (il restante 20%), generalmente, è assistito da fideiussione.
Ciò permette di ottenere credito bancario anche in assenza di altre garanzie private disponibili ma, attenzione, in caso di inadempimento della debitrice, MCC potrà surrogarsi alla banca (pagandole quanto garantito: 80% del finanziamento) ed agire (ex art 17 DLgs 26/2/99 n 46 e art 8 bis DLgs 70/2015) con tutta la forza della CARTELLA ESATTORIALE anche nei confronti del fideiussore. Quest’ultimo quindi dovrà comunque pagare l’80% del proprio impegno a MCC ed il restante 20% alla banca

Esemplificando:

Finanziamento : da 400 mila euro da BANCA a DEBITORE PRINCIPALE

Garanzie: 80% da Fondo di Garanzia MCC (320 mila euro) + 20% Fideiussione (80 mila)

se c’è INADEMPIMENTO del DEBITORE PRINCIPALE

=
SURROGA di MCC nei diritti della BANCA

=
CARTELLA ESATTORIALE di MCC al fideiussore (fino a massimo 80 mila euro)

Il sistema sopra descritto, quindi, di fatto trasforma (almeno in parte) un debito bancario in una ‘temibile’ (vista la forza ex lege alla stessa concessa) cartella esattoriale.COSA FARE?
Nonostante la maggior forza ed apparente certezza di una cartella esattoriale, tutte le tutele correlate al debito così richiesto rimangono integre. Il fideiussore, quindi, potrà OPPORRE la cartella esattoriale ove ravviserà la presenza di vizi in ordine al debito o alla garanzia così eseguita, certamente opponibili anche a MCC.
Deve quindi confermarsi che ogni eventuale causa di nullità della fideiussione (ricordiamo che spessissimo, per non dire sempre, si tratta di fideiussioni schema ABI dunque in violazione della norma Antitrust) potrà ben essere contestata ed opposta anche a MCC, eccependo quindi il diritto alla liberazione del garante. Nel caso, non raro, poi che quest’ultimo sia anche un CONSUMATORE, lo stesso potrà fondatamente invocare a proprio vantaggio le sue proprie tutele inderogabili anche innanzi ad una cartella esattoriale.
A ben vedere, infine, il fideiussore avrà anche a propria disposizione anche il diritto di verificare se la complessa procedura sopra descritta sia stata rispettata atteso che, ove così non fosse (si pensi al dovere di non chiedere altre garanzie sulla quota garantita da MCC), potrà ulteriormente contestarne la legittimità.
La difesa del fideiussore, quindi, è -e resta- integra anche in questi particolari condizioni che debbono però essere note per una difesa veloce ed efficace.
Livorno-Bergamo, 23 marzo 2020

Avv. Nicola Stiaffini
Avv. Gladys Castellano
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