NULLITA’ FIDEIUSSIONI : IMPORTANTE CONFERMA DAL TRIBUNALE DI PADOVA

Commento a Tribunale di Padova, sentenza del 29 gennaio 2019

Il Tribunale di Padova ha emesso un’importante sentenza il 29.1.19 che ha brillantemente affrontato e risolto i complessi temi in materia di fideiussioni (conformi allo schema ABI) confermandone la nullità. 

Come sostenuto da molti -tra cui il sottoscritto (si vedano i precedenti interventi sul tema)- le questioni essenziali in tema di fideiussioni/schema ABI sono di tre ordini:

  1. competenza;
  2. onere della prova;
  3. tipo di invalidità.

Il Tribunale patavino, quindi, rispettivamente chiarisce che:

      1. la competenza in tema è del Tribunale delle Imprese. Tuttavia, qualora la questione venga sollevata sotto forma di eccezione riconvenzionale volta alla paralisi del pretesa creditoria, la competenza sul punto è anche del Tribunale ordinario (innanzi al quale è stato, quindi, opposto il relativo decreto ingiuntivo);
      2. all’attore opponente spetta l’onere di allegare la fideiussione in oggetto (spesso però già presente nell’atto monitorio) ed il noto provvedimento di Banca d’Italia del 2005. Sul punto si osserva però che, per scrupolo difensivo, risulta opportuno  allegare ulteriore materiale istruttorio (a supporto della contestata intesa anticoncorrenziale). Alla banca opposta, invece, spetta l’onere di dimostrare che quella fideiussione non ha i requisiti censurati nel 2005.
      3. l’invalidità che colpisce tali fideiussioni è ‘parziale e non totale‘.

Tale ultima statuizione è motivata dal fatto che, secondo il Tribunale, non vi sarebbe prova del fatto che senza quelle clausole le parti non avrebbero concluso il contratto.

Precisando che anche la mera nullità parziale è spesso sufficiente (come nel caso di specie) a liberare il fideiussore, non si ritiene condivisibile la suddetta conclusione. La nullità parziale (pacifica) di tali clausole, infatti, determina la nullità del contratto intero atteso che -tra le altre cose- l’esistenza stessa del cartello antitrust dimostra proprio l’assenza di alternative. Come noto a tutti, il fideiussore non ha alcun potere contrattuale in sede di stipula bancaria, i contratti vengono proposti ‘a pacchetto’: o sia accettano per come sono, o non si conclude alcunchè. Imporre una prova diversa al fideiussore, quindi, risulta diabolico. 

Dovrebbe semmai essere la banca a provare che avrebbe accettato una fideiussione priva di quelle clausole (non a caso poste tutte a tutela dell’istituto), e non il contrario. Tuttavia, è lecito chiedersi perchè mai la banca avrebbe dovuto accettare una garanzia ‘monca’ proprio di tali clausole (tanto importanti per la banca da averle mantenute nonostante il pubblico monito e precetto di Banca d’Italia e di AGCM)? Il motivo è chiaro: se le hanno mantenute, come hanno fatto, significa che erano -e sono- essenziali e come tali sufficienti -salva prova contraria- a travolgere l’intero contratto.

La sentenza in commento, quindi, risulta particolarmente interessante e segna un ulteriore passo in avanti nell’accertamento dell’illecita condotta bancaria in tema di fideiussioni che -giustamente- il Tribunale di Padova riconosce essere esistente ‘anche oggi nel 2019‘ perchè la banca (così come quasi tutte le banche) hanno continuato frigido pacatoque animo’ (con freddezza e pacatezza d’animo ossia con premeditazione, ndr) ‘a fare applicazione di una serie di pattuizioni frutto di una intesa ritenuta anticoncorrenziale‘.

Qualor occorrer possa, quindi, questa è l’ulteriore prova del fatto che il FIDEIUSSORE si deve sempre difendere (bene) davanti alle pretese bancarie.

Livorno, 1 febbraio 2019

Avv. Nicola Stiaffini

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Tribunale di Padova sentenza 29.1.2019 EST. BERTOLA